OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 2.

Abbiamo già avuto modo di parlare della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Oggetto delle obbligazioni di mezzi è lo svolgimento diligente da parte del debitore dell’attività prevista, senza che rilevi il raggiungimento o meno di uno specifico risultato. Diversamente, nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna ad assicurare proprio il conseguimento del risultato voluto dal creditore.

Tale ripartizione interessa anche l’ambito della responsabilità medica.

Possiamo infatti domandarci se il medico sia vincolato a conseguire un determinato risultato (e in tal caso dovrebbe essere ritenuto responsabile per il mancato conseguimento del risultato avuto di mira) o se, piuttosto, il medesimo sia solo tenuto ad operare diligentemente in vista di quello specifico risultato (es. la guarigione del paziente), il cui mancato ottenimento, però, non incide sull’inadempimento qualora la condotta del professionista sia stata adeguatamente diligente.

Pensiamo al medico di base: non vi è dubbio che l’obbligazione di tale professionista sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto si impegna a suggerire la terapia più adatta allo specifico caso concreto, eventualmente consigliando al paziente visite presso altri specialisti. Nel caso invece di medici specializzati in altre branche e, in particolare, nel caso del chirurgo estetico?

Prendiamo come esempio il caso di un paziente che si sottopone ad intervento di mastoplastica additiva e che ad esito dell’intervento non ottiene quanto si aspettava: il chirurgo estetico che pur ha operato con diligenza e perizia può essere considerato inadempiente?

Secondo la tesi giurisprudenziale dominante, l’obbligazione del medico sarebbe sempre un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’inadempimento del medico non potrebbe mai essere desunto in via automatica dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira, ma dovrebbe essere sempre valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e in particolare del dovere di diligenza (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918). Tale dovere di diligenza, previsto dall’art. 1776 co. 2 c.c., varia ovviamente a seconda del grado di specializzazione del professionista e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare.

In merito al chirurgo estetico secondo un filone giurisprudenziale sarebbe possibile parlare di obbligo di risultato più che di mero obbligo di mezzi (o di diligenza).

Il chirurgo specializzato in medicina estetica sarebbe soggetto non tanto all’obbligo di fornire cure al paziente, quanto a quello di migliorarne le imperfezioni estetiche. Il paziente si sottopone a un determinato trattamento proprio per ottenere un certo risultato estetico e non “per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo”. Di conseguenza, tale disciplina chirurgica si presterebbe ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato che di mezzi (in questi termini Tribunale di Pistoia sentenza n. 595 del 30/06/2021).

La giurisprudenza sul punto non è tuttavia conforme in quanto, secondo un altro orientamento, anche l’obbligazione del chirurgo estetico sarebbe un’obbligazione di mezzi. In tal senso, il chirurgo estetico non sarebbe chiamato a rispondere del mancato raggiungimento del risultato che il cliente attendeva, purché tale mancato raggiungimento non sia dovuto a negligenza e imperizia e fermo, comunque, l’obbligo del professionista di prospettare al paziente la reale possibilità di ottenimento del risultato perseguito (Tribunale di Bari sentenza n. 1780/2011). Da qui dunque deriva l’assoluta centralità nell’ambito della medicina estetica del consenso informato: a tutela non solo del paziente, ma anche del professionista stesso, è sempre necessario fornire una dettagliata informazione in merito alla conseguibilità o meno del miglioramento estetico, in merito alla sussistenza di possibili rischi e benefici ecc.

Anche per quanto riguarda la responsabilità di un altro professionista dell’ambito medico – il dentista – non si registra un’uniformità di vedute.

Pensiamo ad esempio al dentista che installa una protesi dentaria che a causa di un appoggio basale non adeguato si rompe poco tempo dopo l’intervento.

Da un lato, secondo un primo filone giurisprudenziale, l’obbligazione del dentista si configurerebbe come un’obbligazione di risultato in quanto l’attività del dentista verrebbe ad estrinsecarsi in un risultato esterno (Tribunale di Firenze sentenza n. 2932/1998). Di diverso avviso è invece la sentenza n. 10741/2002 della Corte di Cassazione, che ha affermato che la prestazione del dentista non darebbe mai origine ad un opus materiale; pertanto, anche in caso di installazione di una protesi, assumerebbe rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi.

In conclusione, anche l’indirizzo che inquadra l’obbligazione dei chirurghi plastici e dei dentisti nell’ambito delle obbligazioni di mezzi evidenzia comunque l’importanza del consenso informato: solo con l’indicazione puntuale del risultato a cui l’operazione tende e dei relativi rischi e benefici il paziente potrà valutare e successivamente esprimere un consenso consapevole all’intervento.

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