ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 10

Nuovo appuntamento dedicato al ciclo di approfondimento dei sinistri aperti sulle polizze con incarichi sindacali. Ribadiamo quali sono i numeri a cui ci troviamo di fronte: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali. La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

Anche oggi vi parliamo quindi della gestione pratica di un sinistro riguardante un commercialista con incarichi sindacali.

L’Assicurato chiede l’apertura del sinistro in quanto ha ricevuto, unitamente alla società presso la quale svolge l’incarico di sindaco, ai componenti del CdA e agli altri membri del Collegio Sindacale, un atto di citazione da parte di una società fornitrice.

Quest’ultima società lamenta un danno di €800.000 derivante dal mancato pagamento delle forniture di merci effettuate nonché un danno da mancato guadagno. Non avendo ottenuto il credito asseritamente vantato e ritenendo che l’ingente situazione debitoria fosse da imputare alla mala gestio dell’organo amministrativo e a quello di controllo, la società attrice rende noto di aver provveduto a depositare istanza di fallimento.

Come abbiamo ormai imparato, i controlli preliminari da effettuare riguardano innanzitutto la copertura o meno dello specifico incarico su cui viene denunciato il sinistro e l’eventuale presenza di perdite e/o di circostanze mai segnalate.

Nel caso in esame, l’incarico era stato debitamente riportato su tutte le polizze di anno in anno stipulate. Anche sulla polizza dell’ultima annualità l’Assicurato aveva indicato la mansione di sindaco specificando che avrebbe proseguito l’incarico fino all’eventuale revoca.

Dalle ricerche effettuate, inoltre, è emerso che negli esercizi precedenti la società è sempre stata in utile. Ciò peraltro è stato confermato anche dai bilanci richiesti all’Assicurato.

Terminata questa fase, dopo aver escluso una pregressa conoscenza della situazione debitoria da parte dell’Assicurato (come detto, peraltro, fino all’anno precedente la società non era in perdita), esaminiamo nel merito le contestazioni che vengono mosse all’Assicurato.

La prima cosa da evidenziare è che la società fornitrice lamenta nel proprio atto di citazione una presunta alterazione delle scritture contabili e dei bilanci, alterazione che avrebbe poi portato ad una grave situazione di dissesto economico. Nello specifico, al Collegio Sindacale viene contestata una condotta omissiva caratterizzata da dolo e da colpa.

La polizza di r.c. professionale copre unicamente le condotte colpose che abbiano cagionato un danno. Nella polizza è infatti espressamente prevista l’esclusione delle richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi posti in essere dall’Assicurato.

È evidente, quindi, che l’operatività della polizza è subordinata all’accertamento di una responsabilità connotata unicamente da colpa (es. mancato rilievo di criticità nella gestione e richiesta di chiarimenti), dovendosi invece escludere l’attivazione delle garanzie assicurative nel caso di dolo.

Altra considerazione: la società attrice lamenta un danno da mancato guadagno derivante dall’impossibilità, a causa del mancato pagamento delle fatture, di reinvestire il credito ottenendo nuovi profitti. Dalla copertura assicurativa sono chiaramente esclusi i danni consequenziali, intesi come danni non conseguenti alla condotta dell’Assicurato ma riguardanti perdite (come appunto la perdita di profitto).

Il sinistro è ancora aperto in quanto il procedimento giudiziario è ad oggi pendente in attesa della pronuncia del Giudice.

Dal momento che nel caso esaminato oltre il nostro Assicurato sono coinvolti altri soggetti, è opportuno fare una precisazione: le condizioni contrattuali prevedono che gli Assicuratori rispondono unicamente per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

Cosa significa? Significa che a meno che non ci sia una diversa pronuncia del Giudice, ogni Compagnia risponde solo per la quota di danno causata dal proprio Assicurato.

Peraltro, anche nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di porre a carico di un solo Assicuratore il risarcimento integrale del danno, l’Assicuratore avrebbe comunque diritto di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle rispettive Compagnie, recuperando da ciascuno la quota a loro carico.

Nel caso in cui, quindi, le parti riescano a trovare un accordo bonario (eventualmente anche in corso di causa) ogni soggetto coinvolto risponderà esclusivamente della propria quota e anche le Compagnie assicurative risponderanno solo della quota a carico del proprio assicurato.

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