Andiamo avanti con il nostro approfondimento incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. In ragione del “peso” di questi sinistri segnaliamo ancora i relativi numeri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.
Esaminiamo un caso pratico.
L’Assicurato è un commercialista che svolge anche incarichi da revisore legale dei conti. Comunica di aver ricevuto, a seguito del dissesto finanziario del Comune presso il quale aveva svolto l’incarico di revisore legale dei conti, la notifica di un ricorso da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Corti.
L’art 239 del Testo Unico degli Enti Locali delinea le funzioni dell’organo di revisione, tra le quali rientrano in sintesi: l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento (co. 1 lett. a); i pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all’indebitamento, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni ecc. (co. 1 lett. b); vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (co. 1 lett. c); relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato (co. 1 lett. d e d-bis); referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (co. 1 lett. e); verifiche di cassa di cui all’art. 223 (co. 1 lett. f).
Nel caso di specie al nostro Assicurato viene contestato di essere venuto meno ad alcuni degli obblighi relativi alla funzione investita, in particolare di essersi espresso in modo favorevole sui rendiconti e sulle proposte di bilancio nonostante avesse notato criticità nella situazione contabile ed economica dell’ente comunale. Ad avviso della Procura, inoltre, l’Assicurato non avrebbe diligentemente segnalato la gravità della situazione rilevata.
Procediamo quindi con i consueti controlli.
La prima domanda che ci poniamo è: l’incarico da revisore dei conti per quello specifico Comune è stato indicato nel questionario allegato alla polizza? Nel questionario della polizza dell’ultima annualità (polizza su cui viene aperto il sinistro) l’incarico non è presente.
Dalla lettura della documentazione risulta in effetti che il nostro Assicurato aveva svolto quella mansione fino a qualche anno prima.
Esaminando la precedente polizza (la prima stipulata per il tramite di UIA) ci accorgiamo che l’incarico era stato sì indicato nel questionario, ma con la precisazione che si trattava di un incarico concluso.
Come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti post, gli incarichi cessati al momento dell’assunzione del rischio sono esclusi dalla copertura. Le mansioni cessate, infatti, possono essere comprese solo se rientranti nell’ambito di copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la medesima Compagnia e sempre per il tramite di UIA.
L’incarico ricoperto dall’Assicurato era però cessato in data antecedente alla stipula della polizza e, pertanto, non è mai stato coperto.
Nel sinistro in esame è ravvisabile un ulteriore motivo che porta ad escludere l’operatività delle garanzie assicurative.
La domanda di condanna formulata della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato riguarda unicamente l’accertamento della responsabilità del medesimo nello svolgimento dell’attività di revisore e la conseguente condanna all’interdizione dalla funzione e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
In altri termini, limitatamente alla posizione dell’Assicurato ciò che viene richiesto non è la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto finanziario, ma l’applicazione di sanzioni. La polizza non presta tuttavia copertura per le sanzioni personali, da intendersi come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’Assicurato.
Le garanzie assicurative non sono quindi attivabili anche per questo motivo.

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