Anche il post di oggi è dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. È importante rimarcare ancora una volta i numeri relativi a tale tipologia di sinistri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.
Vediamo ora un esempio concreto.
L’Assicurato, un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco, denuncia in via cautelativa che la società ha presentato un’istanza per la composizione negoziale della crisi aziendale.
Nel corso dell’esercizio 2022/2023 la società aveva subito perdite a causa di ritardi dei fornitori nelle consegne e del notevole incremento dei costi di produzione. Per far fronte a tale situazione, non solo era stata depositata un’istanza per la definizione della crisi aziendale, ma era stato chiesto e ottenuto un nuovo finanziamento dalla banca.
La banca, pur avendo inizialmente concesso il finanziamento, aveva in seguito richiesto la restituzione del finanziamento lamentando che la situazione finanziaria della società non sarebbe stata correttamente rappresentata e che la medesima non era a conoscenza dell’imminente presentazione di un’istanza di composizione della crisi. Nello specifico all’organo sindacale (e dunque anche all’Assicurato) veniva contestata una presunta omessa vigilanza sulla condotta del CdA.
Tralasciando il merito della vicenda (i fatti contestati dalla banca devono comunque essere rigorosamente provati), occorre in primo luogo effettuare le verifiche preliminari in merito all’incarico sindacale.
Innanzitutto, verifichiamo che l’incarico sia in copertura. Il nostro Assicurato, che ha rinnovato in continuità, ha sempre riportato nel questionario l’incarico sindacale, avendo cura di indicare la denominazione della società, il settore merceologico in cui tale società operava e la data di inizio e fine incarico.
Analizziamo inoltre la situazione finanziaria della società. A tal proposito ricordiamo che ai sensi di polizza restano esclusi dalla copertura gli incarichi presso le società che, alla data di decorrenza della polizza, abbiano un capitale sociale diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Nel caso di specie, esaminati i bilanci societari degli anni precedenti, non sono risultate anomalie: la società, prima dell’esercizio 2022/2023, aveva sempre avuto un bilancio positivo.
Il sinistro è potenzialmente coperto, nonostante sia da valutare la fondatezza delle pretese della banca.
Tra la documentazione prodotta dall’Assicurato per l’esame dell’istruttoria c’è tuttavia anche copia di una polizza D&O stipulata dalla società tramite altra Compagnia. Tale polizza copre la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci della società.
Dal momento che la polizza della società è stata stipulata in data antecedente, la nostra polizza opererà a secondo rischio come peraltro previsto dalle condizioni contrattuali: “in presenza di altre coperture per lo stesso rischio, la polizza opererà in secondo rischio”.
Il sinistro è stato pertanto aperto anche sulla polizza della società ed è attualmente in fase di valutazione.
Al prossimo post!

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