Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.
Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.
Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.
Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.
Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.
Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.
Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.
Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).
Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.
Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.
Al prossimo post!

Lascia un commento