ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 1

Con questo nuovo post diamo avvio ad un ciclo di approfondimenti inerenti ai sinistri relativi alle attività sindacali (sindaco, revisore legale dei conti, ecc…)

Anzitutto vogliamo fornire qualche dato numerico: circa il 34 % degli assicurati commercialisti svolge attività sindacali.  È stato riscontrato che, durante il periodo di polizza, questi professionisti denuncino almeno una volta un sinistro per questa tipologia di attività. È infatti molto facile commettere “errori professionali” in questi ambiti tenendo sempre conto sia dei molti oneri per l’espletamento di queste tipologie di incarico sia la crisi economica che investe il mondo delle imprese. Si calcola che per queste categorie di assicurati, su 10 richieste danni pervenute, ben 9 riguardano attività sindacali!

Facciamo ora un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

L’Assicurato è un commercialista con le garanzie aggiuntive di revisore legale dei conti e di sindaco. È sempre bene ricordare che – lato assunzione del rischio- viene sempre richiesto di indicare sull’apposita tabella del questionario gli incarichi con relativa data di inizio e scadenza.

Rispetto all’incarico correttamente indicato, l’assicurato ha ricoperto la carica di sindaco fino alla decisione del fallimento della società. Durante il periodo di vigenza di polizza, ha ricevuto una richiesta di risarcimento per presunti atti di mala gestio imputati sia agli amministratori sia ai sindaci nell’esercizio delle rispettive funzioni. La contestazione, come spesso accade in questi casi, viene mossa dalla curatela del fallimento. La richiesta danni, per questa tipologia di sinistri, di norma è ingente, si parte sempre da cifre a 6 o 7 zeri.

Nel caso di specie, sia il fallimento che l’assicurato hanno dato mandato a due differenti legali esperti di diritto fallimentare di ricostruire i profili di responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione e nel controllo contabile della società. Durante le trattative stragiudiziali è stato trovato un accordo transattivo tra le parti che ha portato ad individuare una quantificazione del danno di gran lunga inferiore rispetto a quella inizialmente indicata e dei profili di responsabilità differenti tra gli amministratori ed i sindaci. La controversia si è poi conclusa con la liquidazione da parte della Compagnia.

Da questo sinistro emergono alcuni spunti interessanti che ci sembra opportuno sottolineare:

  1. Gli incarichi sindacali, come detto, devono sempre essere indicati in modo specifico sul questionario sia per quanto riguarda la tipologia di società sia per la durata dell’incarico.
  2. Ogni variazione del rischio in corso di polizza (deposito di istanze di concordato, dichiarazioni di fallimento, perdite patrimoniali relative alle imprese sotto incarico sindacale, ecc…) deve essere tempestivamente segnalata agli assicuratori per permettere loro la corretta valutazione del rischio.
  3. Se il rischio invece è assunto ex novo, il professionista ha l’obbligo contrattuale di indicare eventuali procedure concorsuali in essere relative alle società per le quali svolge attività sindacali.

Da questo primo caso pratico oggetto di post relativo alle sindacanze, abbiamo evidenziato alcuni elementi utili per comprendere – lato sinistri e non solo – quali siano le possibili modalità operative di gestione del sinistro. Al prossimo post …

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